Lo stato legittimo degli immobili nel Decreto salva Casa (Salvini)

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Il D.L. 69/2024 ha introdotto importanti novità in merito ai titoli legittimanti un'opera edilizia esistente. Le modifiche hanno riguardato l'art. 9.bis del D.lgs 380/2001. Una di queste novità, tuttavia è solo apparente. È il caso del primo periodo dell'art. citato per il quale "lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali". È palese che il riferimento all'ultimo titolo edilizio rilasciato è solo formale in quanto sovrastato dalle verifiche sui titoli pregressi che, comunque, l'Amministrazione comunale è obbligata a eseguire nella fase istruttoria relativa all'ultima pratica edilizia poi sfociata nel rilascio dell'ultimo titolo edilizio. Il titolo originario può essere: 1) un normale permesso di costruire di edificazione; 2) un permesso di costruire di variante in corso d'opera; 3) un titolo edilizio rilasciato in sanatoria per accertamento di conformità ex art. 36.

FINO A QUESTO PUNTO NULLA DI INNOVATIVO RISPETTO ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA.

La novità rilevante riguarda, invece, il potere legittimante attribuito al pagamento della sanzione amministrativa relativamente a opere di nuova costruzione per le quali, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/2001, è intervenuto l'annullamento del permesso di costruire in quanto non è stato possibile né rimuovere i vizi di legittimità né procedere alla riduzione in pristino. 

In riferimento, inoltre, a opere abusive eseguite su edifici esistenti, è riconosciuto potere sanante al pagamento delle sanzioni previste da: art. 33 (sanzione legittimante interventi abusivi di ristrutturazione edilizia da PdC o Super-SCIA); Art. 34 (sanzione legittimante difformità parziali d PdC); Art. 37, commi 1, 3, 5 e 6 (sanzione legittimante interventi abusivi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità dalla medesima); art. 38 (sanzione legittimante interventi parziali divenuti abusivi a seguito di annullamento del titolo edilizio); art. 34.bis (denuncia, mediante dichiarazione del tecnico, di avvenuta esecuzione di tolleranze edilizie in corso d'opera).

Tra le novità, in particolare, spicca quella relativa alle difformità parziali ex art. 34 eccedenti i limiti di tolleranza costruttiva, per le quali, precedentemente al Decreto salva Casa, il pagamento della sanzione in luogo della demolizione non costituiva una condizione legittimante ma unicamente una condizione per la tollerabilità sociale della violazione edilizia perpetrata. Così, infatti, stabiliva la Corte di Cassazione in riferimento a tale tipologia di abusi: "Il provvedimento di fiscalizzazione dell'illecito edilizio,.. che dopo aver previsto in via prioritaria per le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione la demolizione a cura dei responsabili o... dispone che ove tale demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità venga applicata una sanzione proporzionale al doppio del costo (N.d.R.: oggi triplo) di produzione o al valore della parte difforme, non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito, ed in particolare non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 23 marzo 2004 (Ud. 25 febbraio 2004) Rv. 228451 sentenza n. 13978.

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